Art. 5 — Norma finanziaria
Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvedera' con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.
Testo vigente dal 29 marzo 2007
