Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 concernono:
- a)la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche', anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni;
- b)la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
- c)il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali;
- d)l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione. Alle riunioni del Comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse del Friuli-Venezia Giulia, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati. La Regione e' delegata a stabilire, in conformita' ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e li riscuote. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, in relazione alle funzioni esercitate dagli enti locali, li ripartisce fra questi ultimi.
Testo vigente dal 21 febbraio 2008
