Art. 71 — Aspettativa per mandato parlamentare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 33 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (secondo cui "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato parlamentare") e dell'art. 22, comma trentotto, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (che, interpretando autenticamente la richiamata disposizione, ne ha dichiarato la "applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto"), in relazione all'art. 13 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (nella parte in cui riconosce ai professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare la "possibilità di svolgere ... conferenze ... lezioni ... attività seminariali ... di ricerca"): sia perché (con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.) la mera "possibilità" prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 - rimessa alla discrezionalità del docente parlamentare - si risolve, agli effetti del trattamento economico, in un dato normativo non significante in termini di diversificazione della posizione del professore universitario rispetto a quella di ogni altro pubblico impiegato, tenuto anche conto, per un verso, che la garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. non esclude la legittimità di prestazioni volontarie senza previsione di compenso, e, per l'altro, che la esclusione della corresponsione degli assegni è frutto di una libera opzione dell'interessato in favore dell'indennità parlamentare; sia perché (con riferimento all'art. 33 Cost.) la prevista facoltà di esercitare le attività di cui all'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 costituisce, non già una menomazione, ma una espressione dell'autonomia garantita dall'art. 33 alla istituzione universitaria, quale diritto riconosciuto al docente di svolgere, nell'ambito di tale autonomia, la sua libertà di ricercatore e di didatta; sia, infine, perché (con riferimento all'art. 76 Cost.) la riferibilità anche ai professori universitari del divieto di cumulo tra indennità parlamentare e retribuzione emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della legge di delegazione (art. 2 l. n. 421 del 1992) ed è confermata dall'andamento dei lavori preparatori. - S. nn. 51/1966, 141/1974, 41/1977, 145/1985 e 158/1985. red.: S. Di Palma
Art. 71 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 22 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art71 · fonte del testo
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