Art. 88 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. 2a Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 1967, n. 1148

2a

La L. 21 novembre 1967, n. 1148, nel modificare l'art. 4, ultimo comma, della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che il quinto comma del presente articolo deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1960

    Questione infondata
    18 febbraio 1960

    Vedi: Sent. 1/1960 B

    Art. 51 cost. · Art. 3 cost. · Art. 88 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1965 al 27 dicembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 novembre 1967, n. 1148

    La L. 21 novembre 1967, n. 1148, nel modificare l'art. 4, ultimo comma, della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che il quinto comma del presente articolo deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art88 · fonte del testo

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