Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario e' computato per anno scolastico. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art450 · fonte del testo

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