Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo

comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto

comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato,

estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di

miglioramenti economici al personale militare escluso dalla

contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal

Consiglio di Stato, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Antonio Brizzi ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per Antonio Brizzi ed altri e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998, pervenuta

a questa Corte il 21 maggio 1999, il Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della

Costituzione, degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1°

aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20

marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente

della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri

Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al

personale militare escluso dalla contrattazione), "nelle parti in cui

non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

l'indennità ivi attribuita al personale della Polizia di Stato,

dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del

Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato";

che il remittente premette di non potersi discostare

dall'interpretazione della normativa in vigore, secondo cui

l'indennità pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della

legge n. 121 del 1981 non può essere riconosciuta, in mancanza di

una esplicita apposita disposizione di legge, a dipendenti civili o

militari dello Stato o degli enti pubblici (come i vigili del fuoco)

diversi dal personale a cui è stato esteso, ai sensi dell'art. 2,

quinto comma, della legge n. 34 del 1984, il trattamento della

Polizia di Stato (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di

finanza, Corpo degli agenti di custodia - oggi Corpo di polizia

penitenziaria - e Corpo forestale dello Stato);

che però, secondo il remittente, tale normativa potrebbe

risultare in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 36, primo

comma e 97 della Costituzione, in quanto, attribuendo ai vigili del

fuoco un trattamento economico deteriore, e non proporzionato alla

quantità e qualità del lavoro, violerebbe i principi di

eguaglianza, di ragionevolezza e razionalità della legge, e di

perequazione retributiva (artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché

quello di imparzialità intesa come non arbitrarietà della

disciplina adottata (art. 97 della Costituzione), perché non

terrebbe conto della identità od omogeneità delle funzioni dei

vigili del fuoco rispetto a quelle di altre categorie di personale,

cui detta indennità è attribuita, e specificamente, da un lato,

degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, investiti

anch'essi, come i vigili del fuoco, di compiti inerenti alla

prevenzione e all'estinzione di incendi; dall'altro lato, degli

appartenenti alle forze di polizia, al pari dei quali i vigili del

fuoco espleterebbero compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica

e della pubblica incolumità, rivestendo anche le qualifiche di

agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria;

che il principio dell'equiparazione del trattamento

retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le forze di polizia

risulterebbe, secondo il giudice a quo anche da varie disposizioni

legislative, riguardanti le provvidenze a favore delle famiglie dei

caduti in servizio, il trattamento dei volontari di leva divenuti

inabili per cause di servizio, la disciplina della (soppressa)

indennità di alloggio, i criteri di determinazione - nella legge 13

maggio 1961, n. 469, che ha riordinato il Corpo - di alcune

competenze retributive;

che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio

a quo i quali chiedono l'accoglimento della questione, condividendo e

sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione: in

particolare insistendo sulla equipollenza delle mansioni svolte dai

vigili del fuoco e di quelle svolte dai corpi di polizia; invocando

il principio in base al quale gli appartenenti alla pubblica

amministrazione che esercitano le stesse mansioni e funzioni

avrebbero diritto al medesimo trattamento economico; e sottolineando

che l'indennità in questione sarebbe superiore alla indennità di

rischio di cui godono i vigili del fuoco;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non

fondata";

che, secondo l'Avvocatura erariale, l'art. 16 della legge

n. 121 del 1981 indicherebbe in modo tassativo quali siano le forze

di polizia, in ragione dei compiti ad esse attribuiti, in via

ordinaria e continuativa, di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, e solo ad esse sarebbe attribuito un trattamento

giuridico-economico sostanzialmente omogeneo; esse si

differenzierebbero dal Corpo dei vigili del fuoco, che svolge servizi

non armati e normalmente privi del connotato dell'imposizione

coattiva del rispetto della legge; la disciplina in vigore non

attribuirebbe ai vigili del fuoco qualificazioni giuridiche di ordine

generale tali da caratterizzarne l'attività in termini di parità

funzionale rispetto alle forze di polizia; ad essi verrebbe

corrisposto un trattamento economico specifico rapportato alle loro

funzioni e ai relativi rischi.

Considerato che la questione sollevata investe l'art. 16, secondo

comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il quale, facendo

seguito alla statuizione per cui "ai fini della tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di

polizia" l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,

stabilisce che, "fatte salve le rispettive attribuzioni e le

normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e

possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di

ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi

Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato";

l'art. 43 della stessa legge, che disciplina il trattamento economico

del personale della Polizia di Stato, e in particolare, al terzo

comma, stabilisce che "il trattamento economico del personale che

espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello

retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base

alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti,

nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio" (il

sedicesimo comma, a sua volta, prevede che "il trattamento economico

previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma

dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo

dell'articolo 16"); nonché l'art. 2, quinto comma, della legge 20

marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente

della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri

Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al

personale militare escluso dalla contrattazione), ai termini del

quale, "in relazione al disposto di cui all'art. 43 della legge 1°

aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio

e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di

Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza,

degli agenti di custodia e forestale dello Stato", ribadendosi quanto

già risulta dal citato art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121

del 1981;

che, sebbene formalmente la questione investa anche una

disposizione - l'art. 16, secondo comma, della legge n. 121 del 1981

- che riguarda la definizione e la qualificazione delle forze di

polizia, il suo oggetto è in realtà limitato alla mancata

attribuzione agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco della

indennità pensionabile prevista dall'art. 43, terzo comma, della

stessa legge a favore del personale che espleta funzioni di polizia,

ed estesa, a norma del sedicesimo comma dello stesso articolo e

dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, agli

appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di

finanza, di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,

cioè agli altri corpi che sono qualificati dall'art. 16 della legge

n. 121 come forze di polizia;

che il Corpo dei vigili del fuoco è retto da uno specifico

ordinamento, facente capo fondamentalmente alla legge 13 maggio 1961,

n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del

personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco), oltre che, per quanto ancora

applicabili, alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e al r.d. 16 marzo

1942, n. 699: ordinamento nel cui ambito ne sono individuate le

funzioni, consistenti nella prevenzione e nella estinzione degli

incendi e nello svolgimento, in genere, di servizi e soccorsi tecnici

per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei

beni (cfr. art. 1 della legge n. 1570 del 1941; art. 1, primo comma,

lettera a della legge n. 469 del 1961), ed è specificamente

disciplinato lo status del relativo personale (titolo III artt. 14 e

seguenti della legge n. 469 del 1961);

che, in particolare, il trattamento economico del personale

del Corpo in passato assimilato a quello del personale militare

(art. 75 della legge n. 469 del 1961) è stato dapprima disciplinato

nell'ambito del sistema della legge quadro sul pubblico impiego, che

ne demandava la determinazione ad accordi sindacali recepiti da

decreti del Presidente della Repubblica (artt. 3, primo comma, numero

1, della legge 29 marzo 1983, n. 93), risultando fin dall'inizio

detto personale inquadrato nel comparto di contrattazione collettiva

relativo al personale delle aziende e delle amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo (art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1986,

n. 68); successivamente, tale trattamento economico è stato

ricondotto, nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego

"privatizzato", alla contrattazione collettiva e individuale (artt.

2, comma 3, e 49, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modifiche), restando detto personale inquadrato nel medesimo comparto

di contrattazione collettiva (art. 6 del d.P.C.m. 30 dicembre 1993,

n. 593);

che a tale evoluzione legislativa è invece rimasto estraneo

il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia,

esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo

regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e

tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti (cfr. già art. 26,

secondo comma, della legge n. 93 del 1983; e, ora, art. 2, comma 4,

del d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni): il relativo

trattamento economico resta dunque affidato alla legge e agli

appositi decreti emanati sulla base degli specifici accordi sindacali

relativi al settore o, per il personale militare, a seguito della

prevista concertazione (art. 43 della legge n. 121 del 1981; artt. 1,

2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, del d.lgs. 12 maggio 1995,

n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,

n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del

rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle

Forze armate");

che, pertanto, attesa la radicale differenza fra gli

ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della

relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo

strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a

confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di

estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al

Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente

retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli

appartenenti alle forze di polizia;

che, parimenti, risulta priva di ogni consistenza, alla luce

di quanto si è appena detto, la denuncia di violazione del principio

di imparzialità della pubblica amministrazione;

che, d'altronde, il remittente non adduce alcun argomento

idoneo a mettere in dubbio l'idoneità in sé delle norme legislative

in vigore ad assicurare, attraverso i previsti procedimenti

contrattuali, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco un

trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro

da essi svolto;

che pertanto la questione si appalesa manifestamente

infondata sotto ogni profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43

della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto

comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato,

estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di

miglioramenti economici al personale militare escluso dalla

contrattazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97

della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari