Art. 5 — Condizioni di accesso e di utilizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: E' consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi che non sono coperti da diritti speciali o esclusivi con le modalita' e le limitazioni stabilite dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, previsto dall'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per il rispetto dei requisiti essenziali rappresentati:
tolto: a) dalla sicurezza del funzionamento della rete;
tolto: b) dal mantenimento dell'integrita' della rete;
tolto: c) dall'interoperabilita' dei servizi e dalla protezione dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica. Nessuna restrizione tecnica puo' essere introdotta o mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse ne' fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni. Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore, e' facolta' dell'organismo di telecomunicazioni di:
tolto: a) interrompere il servizio;
tolto: b) limitare il servizio;
tolto: c) negare l'accesso al servizio. Nelle situazioni di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni, nei limiti del possibile, deve adoperarsi per garantire la continuita' del servizio. Nell'eventualita' di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, l'inizio e la fine presunta della situazione di emergenza nonche' la natura e il grado delle restrizioni al servizio. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere omologate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art5 · fonte del testo
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