Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 836 parole tolte, 10 parole aggiunte in 22 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

tolto: a) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni che offrano una capacita' di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (funzioni di commutazione, che l'utente puo' controllare nell'ambito della fornitura di linee affittate);

tolto: b) "comitato ONP", il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

tolto: c) "utenti", gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;

tolto: d) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

tolto: e) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

tolto: f) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi dallo Stato italiano ad uno o piu' organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attivita';

tolto: g) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: h) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

tolto: i) "servizi pubblici di telecomunicazioni", i servizi di telecomunicazioni affidati dallo Stato italiano ad uno o piu' organismi di telecomunicazioni;

tolto: l) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;

tolto: m) "requisiti fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre lo Stato italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrita' e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei dati. La protezione dei dati puo' comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonche' la tutela della sfera privata;

tolto: n) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o piu' reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

tolto: o) "servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o piu' reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata ad un altro punto terminale;

tolto: p) "condizioni di fornitura di una rete aperta", il complesso delle condizioni, armonizzate in conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' l'uso efficace di queste reti e di questi servizi. Senza pregiudizio per la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

tolto: 1) interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto;

tolto: 2) condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;

tolto: 3) principi tariffari;

tolto: q) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

tolto: r) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria;

tolto: s) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Comunita' e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza e' obbligatoria;

tolto: t) "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di informazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art1 · fonte del testo

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