Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1995 al 16 settembre 2003. 189 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e' consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto legislativo. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite. L'accesso di cui al comma 1 puo' essere limitato, nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:

tolto: a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

tolto: b) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

tolto: c) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in occasione dell'aumento delle tariffe riguardanti i circuiti affittati, comunica alla Commissione europea gli elementi posti alla base dell'aumento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;103~art2 · fonte del testo