Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'organismo di telecomunicazioni indica, tra le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il periodo minimo di tempo durante il quale intende mantenere sul mercato l'offerta di linee affittate. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valuta, entro venti giorni, la congruita' del termine di cui al comma 1 prima della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 3, commi 1 e 2. La cessazione di un'offerta di linee affittate puo' essere disposta dall'organismo di telecomunicazioni soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Questi, entro trenta giorni dalla comunicazione, formulano le loro osservazioni in merito all'organismo di telecomunicazioni. L'organismo informa gli utenti delle determinazioni adottate e, in particolare, della data di cessazione dell'offerta che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla comunicazione. L'utente, oltre ai normali rimedi giurisdizionali, puo' ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avverso la decisione dell'organismo di telecomunicazioni; il Ministero decide nel termine di novanta giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art4 · fonte del testo