Art. 3 — Informazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'organismo di telecomunicazioni deve comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni riguardanti l'offerta di linee affittate esistente alla medesima data, comprensive dei riferimenti alle tariffe vigenti secondo lo schema di cui all'allegato 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Segretariato generale, provvede nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli estremi dei documenti conte nenti le informazioni nonche' della indicazione delle sedi ove le informazioni stesse sono disponibili. La modifica delle informazioni di cui al comma 1 nonche' le informazioni relative all'offerta di nuovi tipi di linee affittate hanno effetto non prima del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel rispetto della procedura indicata nel comma 1. Le modifiche puramente tariffarie, relative ad un'offerta di linee affittate gia' esistente, hanno effetto dall'entrata in vigore dei corrispondenti decreti tariffari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art3 · fonte del testo
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