Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 311 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le tariffe delle linee affittate devono essere orientate ai costi sulla base di un adeguato sistema di calcolo predisposto dagli organismi di telecomunicazioni e devono essere indipendenti dal tipo di applicazione scelto dall'utente. La tariffa deve normalmente contenere:
tolto: a) un contributo iniziale di allacciamento;
tolto: b) un canone di affitto. Gli eventuali altri elementi tariffari devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi. La tariffa deve essere applicata alle risorse fornite tra punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Qualora le linee affittate siano fornite da piu' organismi di telecomunicazioni possono essere applicate tariffe di semicircuito, cioe' da un punto terminale di rete ad un punto intermedio stabilito caso per caso. Il sistema di calcolo dei costi, di cui al comma 1, deve basarsi sui seguenti criteri:
tolto: a) i costi delle linee affittate devono in particolare includere i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione e la fatturazione di tali linee, nonche' la relativa quota di ammortamento degli impianti;
tolto: b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attivita', vengono imputati come segue:
tolto: 1) se possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine;
tolto: 2) se tale analisi non e' possibile, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghe;
tolto: 3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, si applica un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi forniti in forza di diritti speciali o esclusivi, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art8 · fonte del testo
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