Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1999 al 30 settembre 2010. 487 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

tolto: a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

tolto: 1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e' verificato, nonche' i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non e' stato stabilito un margine di tolleranza;

tolto: 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

tolto: 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

tolto: 4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

tolto: b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita'. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

tolto: a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

tolto: c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

tolto: d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

tolto: e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente di cui all'articolo 5. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita', comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

tolto: a) approvare i dispositivi di misurazione;

tolto: b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualita', in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualita';

tolto: c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

tolto: d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;351~art12 · fonte del testo

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