Art. 13 — Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 456 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee. Al fine del riconoscimento di idoneita' il titolare responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale; copia dell'istanza presentata viene inviata per conoscenza al Ministero della sanita'. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero della sanita' l'istanza, completa degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. Sulla base degli atti istruttori o degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, riconosce l'idoneita' rilasciando il numero CE, oppure da' comunicazione alla regione ed all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanita', la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento. Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero della sanita', effettuati gli accertamenti eventualmente necessari, provvede al riconoscimento CE o al diniego del medesimo. Il Ministero della sanita' procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanita' indica la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2. Il ministro della sanita', tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 7, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che risultano non in possesso dei requisiti prescritti. Il riconoscimento di idoneita' ed il relativo numero di riconoscimento CE rilasciati agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073, o del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, mantengono la loro efficacia. Il Ministero della sanita' puo' concedere il riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ad essa allegato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art13 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.