Art. 12 — Controlli veterinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Negli impianti di macellazione di cui all'art. 13 ed in quelli di cui all'art. 14, il veterinario ufficiale deve essere presente permanentemente durante tutte le operazioni di macellazione; tali operazioni si svolgono in orari stabiliti dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Negli impianti di sezionamento di cui all'art. 13 ed in quelli di cui all'art, 14, il veterinario ufficiale garantisce la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni ed e' comunque presente, almeno una volta al giorno, durante la lavorazione delle stesse per il controllo dell'igiene generale, nonche' del registro di entrata ed uscita delle carni. Nei depositi frigoriferi il controllo veterinario deve essere periodico e avere carattere di saltuarieta' e di imprevedibilita' anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche dell'attivita'. Il veterinario ufficiale puo' avvalersi di ausiliari limitatamente alle operazioni di pura manualita' e di carattere esclusivamente pratico eseguite durante la visita ante mortem nonche' nel corso delle fasi dell'ispezione post mortem, del controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate e dell'ispezione e controllo del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali; a tal fine gli ausiliari sono aggregati in un adeguato gruppo di ispezione indipendente dallo stabilimento e sottoposto al controllo del veterinario ufficiale, che ne e' responsabile. Gli ausiliari di cui al comma 4 devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla competente autorita' regionale a coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso previsto dall'allegato III. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento e puo' eseguire tutti i controlli che ritiene opportuni per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nonche' dell'origine e della sanita' delle carni e degli animali abbattuti anche mediante l'esame dei documenti commerciali che consentano di risalire all'azienda di provenienza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art12 · fonte del testo
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