Art. 8 — Procedura di riconoscimento degli stabilimenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 24 novembre 2007. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Ai fini del riconoscimento di idoneita', il titolare responsabile dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera c) presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L. competente comprovante l'idoneita' tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dell'istanza viene inviata alla regione o alla provincia autonoma interessata. Il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, puo' effettuare i necessari accertamenti. Al completamento dell'istruttoria, e non oltre i centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto, al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. L'unita' sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a regolari controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli impianti riconosciuti idonei. Il Ministero della sanita' procede annualmente, in collaborazione con le regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle proce- dure ispettive e dei criteri di valutazione adottati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanita' indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;65~art8 · fonte del testo
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