Art. 14 — Procedura di riconoscimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2003 al 24 novembre 2007. 305 parole tolte, 6 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto. Enro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
tolto: a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
tolto: b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
tolto: c) del Ministero degli affari esteri;
tolto: d) del Ministero della pubblica istruzione;
tolto: e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
tolto: f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
tolto: g) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.tolto: 8 LUGLIO 2003 aggiunto: 9 NOVEMBRE 2007, N. tolto: 277. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto. aggiunto: 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art14 · fonte del testo
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