[1]Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

  • a)all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: «lire quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro quarantottomila»;
  • b)all'articolo 18, comma 1, lettere b), c)

[2]e d), le parole: «lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro sedicimila»;

  • c)agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19, comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
  • d)all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza sociale» e: «della sanita'» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»;
  • e)all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
  • f)all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato;
  • g)all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.»;
  • h)l'articolo 23 e' abrogato.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/03/2016, n. 59 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 4 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;26~art2 · fonte del testo

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