All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;
  • b)al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

Testo vigente dal 28 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;56~art1 · fonte del testo