Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;
- b)al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
Testo vigente dal 28 aprile 2011
