L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' cosi' modificato:
- a)alla lettera a) le parole: "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro";
- b)alla lettera b) le parole: "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro".
Testo vigente dal 31 maggio 2001
