Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, un'apposita dichiarazione di disponibilita', secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione di disponibilita' di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nell'ammissione alla possibilita' di attivare le borse di lavoro, hanno priorita' le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a)imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo;
  • b)imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attivita' formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affiancamento, in qualita' di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria ISTAT K - 74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attivita', le dimensioni dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorita' di cui al comma 3 e l'ambito provinciale. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'INPS e' autorizzato, nei limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorita' di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilita' l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per piu' di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.

Testo vigente dal 27 agosto 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280~art6 · fonte del testo

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