Art. 7-ter — Borse di lavoro
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facolta' di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilita' ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS e' autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorita' nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.
Testo vigente dal 8 agosto 1998
