Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1999 al 19 marzo 2021. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrita' ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformita' dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorita' competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione. Se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunita' Economica Europea. Nel caso sia esercitata la facolta' di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanita' informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi esteri. E' vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che non si avvalga della facolta' di cui al comma 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;28~art3 · fonte del testo
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