Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.". Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

  • a)nell'art. 2, comma 1:
  • 1)alla lettera a) la parola: "lattine" e' sostituita dalla seguente: "lattime";
  • 2)alla lettera p) la parola: "determinazione" e' sostituita dalla seguente: "detenzione";
  • 3)alla lettera s) la parola: "pelatura" e' sostituita dalla seguente: "spellatura";
  • b)nell'art. 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g).";
  • c)nell'art. 6 il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanita'.";
  • d)nell'art. 6, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
  • e)nell'art. 7 il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Il Ministero della sanita' procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.";
  • f)nell'art. 7 il comma 9 e' sostituito dal seguente: " 9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanita' di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della sanita'.";
  • g)nell'art. 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. Il Ministero della sanita' puo' concedere il riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ad essa allegato.";
  • h)nell'art. 9, comma 5:
  • 1)le parole: "nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi";
  • 2)sono soppresse le parole: "e negli stabilimenti riconosciuti";
  • i)nell'art. 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonche' alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorita' competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
  • l)nell'art. 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. L'importazione di prodotti della pesca e' eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.". L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Testo vigente dal 11 dicembre 1995

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;524~art1 · fonte del testo

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