Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare la condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale. E' vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato B, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;28~art4 · fonte del testo
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