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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1999 al 19 marzo 2021. 373 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorita' dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorita' dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco. Allorche' i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarita' ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorita' competente informa i servizi veterinari degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine. In attesa delle conclusioni della Commissione, e' possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorita' dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui al comma 8. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonche' alla competente autorita' dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonche' della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione puo' essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunita' economica europea che sara' stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunita' stessa: l'esperto e' tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopo o la loro distruzione sono a carico del destinatario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;28~art8 · fonte del testo