Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 420 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonasi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorita' competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena piu' vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato A parte I, si provvede alla loro distruzione. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonche' le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorita' degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita' interessa la Commissione delle Comunita' europee. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occassione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte puo' essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrita' o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:
tolto: a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finche' sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;
tolto: b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;
tolto: c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito. In caso si tratti di irregolarita' concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione della Comunita' europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;28~art13 · fonte del testo
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