Art. 7 — Decorrenza dell'efficacia
Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4. ((3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.))
Testo vigente dal 30 giugno 2016
