Art. 15 — Decorrenza dell'efficacia
Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per le medesime finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima.
Testo vigente dal 4 maggio 2004
