Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche' i servizi minorili. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale. (( Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali. ))

Testo vigente dal 30 giugno 2016

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2011 al 30 giugno 2016. 29 parole aggiunte.

… detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale. aggiunto: Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;274~art2 · fonte del testo

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