Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. La Regione puo' avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di attuazione del medesimo. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi' disciplinate la facolta' e le modalita' di subentro delle Aziende per i servizi sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.

Testo vigente dal 2 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;274~art4 · fonte del testo

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