Art. 2 — Trasferimento delle funzioni sanitarie
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche' i servizi minorili. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale. La Regione siciliana, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e di custodia, disciplina con le modalita' indicate al comma 3, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.
Testo vigente dal 21 gennaio 2016
