Art. 5 — Rapporti di collaborazione
Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2008 ed in conformita' all'ordinamento statutario della Regione.
Testo vigente dal 2 marzo 2011
