Art. 5 — Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e concessione in uso dei beni immobili

Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali - ove sono ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili di riferimento - di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.

Testo vigente dal 20 agosto 2011

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140~art5 · fonte del testo

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