Art. 4 — Misure in caso di sospetto di malattia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2003 al 27 settembre 2022. 445 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Qualora in un'azienda situata in una zona non soggetta a restrizioni ai sensi del presente decreto si trovano uno o piu' animali sospetti di aver contratto la malattia, il veterinario ufficiale esegue immediatamente indagini ufficiali al fine di confermare o escludere la presenza della malattia. All'atto della notifica del sospetto, il veterinario ufficiale:
tolto: a) sottopone l'azienda a vigilanza ufficiale;
tolto: b) fa procedere:
tolto: 1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali gia' morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
tolto: 2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
tolto: 3) all'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7;
tolto: c) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;
tolto: d) dispone:
tolto: 1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
tolto: 2) l'isolamento degli animali durante le ore di attivita' dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
tolto: 3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonche' il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti e' stabilita dall'autorita' competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
tolto: 4) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2. Qualora in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia l'autorita' competente ritenga sussistenti fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione, puo' applicare le misure di cui al comma 2 ad altre aziende. Oltre alle disposizioni del comma 2, l'autorita' competente puo' adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;225~art4 · fonte del testo
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