Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui e' obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o che lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/2010

    Questione infondata
    6 maggio 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto preclude, in relazione alla pena della reclusione inflitta per i delitti previsti dai precedenti primi due commi (inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità), l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981. La denunciata ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle fattispecie di evasione dal luogo degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare - per le quali le suddette sanzioni sostitutive sono ammesse, dopo che l'art. 4 della legge n. 134 del 2003 ha abrogato l'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - è esclusa dal rilievo che le norme prese in considerazione dalla rimettente, come termini di confronto ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non esprimono rationes sovrapponibili. La permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono pene «paradetentive» non sostitutive ma principali e costituiscono il segno di un'apertura fiduciaria verso i condannati (assente nel reato di evasione) espressa dall'ordinamento, sicché un comportamento trasgressivo non può determinare un inasprimento del regime originario. L'effetto dissuasivo si connette unicamente alla sanzione applicabile per la violazione dei corrispondenti obblighi e sarebbe fortemente ridotto se tale sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva, poiché il trasgressore si troverebbe in una situazione molto vicina a quella iniziale. Il legislatore ha non irragionevolmente bilanciato, con il divieto di conversione della pena stabilito dalla norma censurata, l'impossibilità di aggravare il trattamento concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece è previsto per le fattispecie evocate in comparazione. Rispetto a queste ultime il comportamento trasgressivo incontra una doppia risposta sanzionatoria, il che giustifica la possibilità che per la seconda di esse venga applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale dei reati che comportano pene detentive brevi. Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte differenti e quindi non del tutto omologabili, come sarebbe necessario per rilevare una violazione dell'art. 3 Cost. In tema di applicabilità delle sanzioni sostitutive, v. la citata ordinanza n. 184/2001.

    Art. 56 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art56 · fonte del testo

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