Art. 31 — Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

In caso di dichiarazione di improcedibilita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art31 · fonte del testo

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