Art. 36 — Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite e' superato, siano utilizzate idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale siano allontanate;
- b)qualora il livello di rumorosita' superi gli 85 decibels siano utilizzate idonee misure protettive individuali.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
