Art. 35 — Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare;
- b)i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
- c)i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;
- d)siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezziantincendio;
- e)siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;
- f)siano tenute spente le luci esterne ed interne;
- g)non siano chiuse a chiave le porte;
- h)durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati;
- i)il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
