Art. 34 — Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;
- b)la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
