Art. 25 — Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose
Il datore di lavoro deve:
- a)qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorita', che puo' disporre controlli;
- b)qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti. mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante;
- c)nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
