Art. 11 — Boccaporti
Il datore di lavoro deve provvedere affinche':
- a)durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
- b)i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a piu' di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
