Il datore di lavoro deve provvedere affinche':

  • a)durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
  • b)i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a piu' di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art11 · fonte del testo

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