Art. 17 — Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati;
- b)sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
