Art. 31 — Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni

Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, cosi' composte:

  • a)l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
  • b)il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per territorio;
  • c)un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • d)un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
  • e)due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • f)due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu' Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca. Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La Commissione territoriale ha il compito di:
  • a)effettuare le visite di cui all'articolo 18;
  • b)effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unita' ispezionate;
  • c)formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;
  • d)effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi;
  • e)vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto;
  • f)inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attivita' di vigilanza effettuata. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n.1045.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art31 · fonte del testo