Art. 33 — Reclamo avverso il decreto di apertura dell 'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento

Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art33 · fonte del testo

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