Art. 93 — Sospensione dei termini processuali
La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
- a)ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
- b)al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;
- c)ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
