Art. 3 — Requisiti essenziali
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
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4 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2007 al 15 luglio 2016. 265 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:
tolto: a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
tolto: b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da:
tolto: a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
tolto: b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
tolto: c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
tolto: d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
tolto: e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
tolto: f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art3 · fonte del testo
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