Art. 2 — Ambito di applicazione e scopo
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2001 al 15 luglio 2016. 347 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto detta le disposizioni per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, contiene, come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio e' soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia un componente o un'entita' tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilita' elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o un'entita' tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio e' soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le entita' tecniche distinte di cui al presente comma. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I annesso al medesimo. Il presente decreto non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attivita' concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'amministrazione interessata e' tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art2 · fonte del testo
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