Art. 1 — Definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
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4 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 2006 al 15 luglio 2016. 502 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
tolto: a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
tolto: b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": e' un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
tolto: c) "apparecchiatura radio": e' un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali;
tolto: d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale;
tolto: e) "interfaccia":
tolto: 1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione fisica, tramite il quale l'utente puo' avere accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali connessioni;
tolto: 2) un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche di tali connessioni;
tolto: f) "categoria di apparecchiature": e' la categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi del presente decreto, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio e' destinato ad essere collegato; l'apparecchio puo' appartenere a piu' di una categoria di apparecchiature;
tolto: g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": e' la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e chiarimenti sulle modalita' con le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;
tolto: h) "specifica tecnica": e' la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
tolto: i) "norma armonizzata": e' la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non e' obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
tolto: j) "regola tecnica comune": e' la specifica tecnica per le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza e' obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
tolto: k) "interferenze dannose": sono le interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
tolto: l) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase di produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel mercato interno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art1 · fonte del testo
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