((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128)). Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonche' i relativi aggiornamenti.7 Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:

  • a)i gestori diretti, cioe' gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio;
  • c)i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
  • d)i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.7 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128

7

Il D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128, ha disposto (con l'art. 50, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198".

Testo vigente dal 15 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2001 al 15 luglio 2016. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le interfacce che esso ha regolamentato, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in ordine all'equivalenza tra le interfacce notificate ed all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europeeaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti …

d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete. tolto: Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche:

tolto: a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;

tolto: b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della conformita' dei terminali ai requisiti di cui all'articolo 3;

tolto: c) sono disponibili anche in formato elettronico aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128

    Il D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128, ha disposto (con l'art. 50, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art4 · fonte del testo

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